Il nuovo regime forfettario 2019

Ogni anno, professionisti e imprenditori devono fare attenzione alle novità in materia fiscale e quest’anno le novità sono molte: entra in vigore la fatturazione elettronica e il tetto del regime forfettario si alza da 30.000 € a 65.000 €, un’interessante opportunità per molti.

Per comprendere meglio come funziona questo nuovo regime, ti propongo il seguente contributo di Simona Castori, Dottore Commercialista, consulente fiscale di numerosi professionisti e imprese. E, visto che si tratta di una materia tecnica e talvolta non di immediata comprensione, ti do appuntamento alle ore 12.00 di venerdì 11 gennaio nel gruppo “Facebook Business del Cuore – Le Creatrici” per il video in diretta con Simona che ci spiegherà tutte le novità e risponderà a dubbi e domande. Per iscriverti al gruppo, puoi andare qui. A presto!

Con la nuova legge di Bilancio, la partenza di questo 2019 è stata caratterizzata da molteplici disposizioni di interesse fiscale (conferme, proroghe e rimodulazione) e da alcune novità da prendere in considerazione, in particolare ad inizio anno.

Per effetto di alcuni cambiamenti previsti nella legge di Bilancio 2019 (innalzamento del limite dei ricavi a 65.000 € per tutti i soggetti che ne hanno i requisiti e non ricadono nelle cause di esclusione), sempre più contribuenti, proprio in questi giorni, stanno valutando l’opportunità di aderire al nuovo regime forfettario 2019. In particolare, le motivazioni che spingono gli operatori a valutare se permanere o meno in un regime Iva ordinario oppure se optare per il regime naturale forfettario sono le seguenti:

  1. Snellimento della gestione contabile con semplificazioni ai fini Iva: in quanto non addebitando l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraendo l’Iva sugli acquisti, i soggetti forfettari non saranno soggetti ad alcun adempimento in tal senso (come l’invio della dichiarazione Iva, liquidazioni periodiche con conseguente versamento dell’imposta se dovuta, nessuno spesometro, ecc.);
  2. Snellimento della gestione contabile con semplificazioni ai fini degli adempimenti relativi alle imposte: i soggetti forfettari sono esonerati dall’obbligo di mantenere scritture contabili, non sono soggetti a studi di settore e parametri, non operano ritenute alla fonte, né le subiscono nelle fatture emesse;
  3. Anche se non sempre e solo in alcuni casi, un risparmio di imposta: la tassazione con importa sostitutiva al 15% rende infatti appetibile il regime a molti contribuenti, in particolare a quelli che non sostengono spese rilevanti da dedurre dai propri redditi oppure a quei contribuenti che, oltre a svolgere una attività professionale e/o di impresa, dichiarano altri redditi (es. lavoro dipendente, pensione, terreni e fabbricati) che innalzano significativamente l’aliquota Irpef in dichiarazione.
  4. Tranne che nei rapporti con la pubblica amministrazione, l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Vediamo quindi, alla luce delle novità inserite, quali sono i requisiti e quali sono le cause di esclusione da verificare per accedere e/o continuare a permanere del regime in questione, in modo da permettere anche a chi già era nel regime nel 2018 di capire meglio come è cambiato il suo “vestito” fiscale e le regole che da oggi in poi dovrà seguire per non perdere le agevolazioni.

Requisiti per permanere o rientrare nel regime forfettario

Dal 2019, potranno essere naturalmente forfettari i professionisti o le imprese in forma individuale che contestualmente, nell’anno 2018 o di inizio attività, abbiano conseguito ricavi non superiori ai 65.000 €, ragguagliati all’anno indipendentemente dal codice ATECO (sommando, in caso di multiattività, i ricavi) – NOVITÀ.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Non possono avvalersi di questo regime:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o forfettari (ad es.: vendita porta a porta, imprenditori agricoli);
  • i soggetti non residenti (con alcune eccezioni);
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessioni di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano in società di persone, ad associazioni o i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio della propria attività, (a) controllano direttamente o indirettamente srl, (b) esercitano attività economiche direttamente o indirettamente (ad es.: attraverso il coniuge) riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni (commercialista e srl CED); – NOVITÀ
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore ai 30.000 €, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

NOTA: così come per il 2018, il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso o si verifica una delle clausole di esclusione.

Modalità di accesso al regime forfettario

Ma come di accede al regime forfettario? Questo regime si definisce “regime naturale” e, per tale ragione , se già si svolge una attività e se sono rispettati i requisiti sopra indicati, sarà sufficiente il comportamento concludente per essere un soggetto forfettario e non sarà necessaria alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, invece, si intenda aprire una nuova partita Iva per iniziare una nuova attività, sarà necessario inviare un apposito modulo all’Agenzia delle Entrate (modello AA/9) mentre si svolgono le pratiche di apertura della partita Iva stessa.

Redditi e tassazione

Vediamo ora si possono simulare le imposte dei soggetti che aderiscono al regime forfettario.

Tutto parte dal fatturato , applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti i coefficienti di redditività ATECO (pag 33. della Circ. 10/E dell’Agenzia Entrate del 4 aprile 2016) che contraddistinguono la loro attività esercitata. Ottenuto in tal modo l’imponibile, si applicherà un’unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali comunali, regionali e IRAP pari al 15% (ridotta al 5% solo per i primi 5 anni in caso di soggetti che iniziano una nuova attività).

Cosa fa di tanto la differenza dal regime ordinario e dai vecchi minimi? Il fatto che in questo nuovo caso non si deduce alcuna fattura di spesa e quindi le tasse si pagano in base a quanto di fattura secondo i criteri sopra menzionati.

I contributi previdenziali

I Contributi previdenziali obbligatori sono l’unica eccezione di spesa sostenuta e dedotta e si deducono dal reddito determinato forfettariamente.

È prevista un’opzione (FACOLTATIVA e non OBBLIGATORIA) di riduzione del 35% del minimale contributivo e può essere richiesta entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento con domanda da presentarsi telematicamente all’INPS, o tempestivamente in caso di apertura nel 2019. Tale opzione ha, ad oggi, un rinnovo tacito tranne in caso di fuoriuscita dal regime (in tal caso, infatti, dovrà essere presentata una nuova domanda all’INPS con cui si manifesta la volontà di tornare alla tassazione ordinaria).

A parere di chi scrive, prima di optare per tale riduzione, è necessario fare le opportune valutazioni in termini di minor costi che si andranno a dedurre dal reddito forfettario su cui calcolare poi le tasse; in termini di contribuzione annua pensionistica inferiore al minimale previsto e in termini di perdita del beneficio della riduzione contributiva al 50% prevista per gli ultra 65enni.

NOTA: tale agevolazione vale solo per i soli ARTIGIANI E COMMERCIANTI e non per i professionisti iscritti a casse previdenziali o alla gestione separata INPS.

I comportamenti concludenti che denotano l’adesione al regime forfettario

Quali sono quindi, in sintesi, i comportamenti concludenti che devi adottare sin dai primi giorni dell’anno e che denotano inequivocabilmente l’adesione al regime forfettario?

Fin dai primi giorni dell’anno, come contribuente forfettario, devi:

  1. ANNOTARE IN CALCE SIN DALLA PRIMA FATTURA 2019 I RIFERIMENTI DI LEGGE (sia con riferimento al fatto che si emette senza Iva e, se dovuta, ritenuta di acconto). È importante che tu scriva in fattura chi sei e dica ai tuoi clienti il perché non vi è Iva né ritenuta a titolo di acconto (se dovuta nella tua fattura).
  2. ADEGUARE I TUOI REGISTRATORI DI CASSA (eliminando l’Iva nella liquidazione).
  3. EVITARE DI COMUNICARE PEC O CODICI DESTINATARI o OPTARE PER LA CONSERVAZIONE e lavorare nella modalità seguita sino ad oggi (tranne nel caso in cui tu debba operare con la pubblica amministrazione).

Logicamente, ad oggi, si attende ancora una Circolare pratica dell’Agenzia delle Entrate che indichi con precisione come operare e che chiarisca gli aspetti operativi ancora in balia di dubbi interpretativi sulle modifiche in esame, tuttavia averne un’idea e iniziare a piccoli passi a formarsi è sempre un buon modo di affrontare le novità.

Spero che questo articolo ti aiuti ad affrontare le novità fiscali di questo 2019. Per approfondire il tema, ti ricordo non perderti il video in diretta venerdì 11 gennaio alle ore 12.00 nel gruppo Facebook “Business del Cuore® – Le Creatrici”.

Ciao, sono Simona Castori, Commercialista e Revisore Legale dei conti con Studio in provincia di Roma dal 2011, e le mie parole d’ordine sono LUCE, CALMA e CHIAREZZA.

Nel percorso Lanciati intrapreso con Lara, ho capito il perché sia sempre più necessario, nel mio lavoro, entrare in empatia con le esigenze dei clienti e cercare, anche attraverso la rete, di mettermi in contatto con tutti coloro che sentono l’esigenza di far luce nella propria organizzazione aziendale, calmando i timori e la confusione spesso causati da una legiferazione fiscale schizofrenica.

Spiegare in modo chiaro e leggero ciò che è giusto sapere per navigare coscienziosamente nel mare della libera professione o dell’attività di impresa è un dono che dobbiamo fare prima di tutto a noi stessi e poi alla società per non sprecare il nostro valore aggiunto.

Spero di cuore che il mio contributo ti sia di aiuto, e, qualora abbiate bisogno di aiuto, non esitare a contattarmi all’indirizzo e-mail: studiocastori@gmail.com.

1 commento
  1. matteo
    matteo dice:

    ciao simona. ‘EVITARE DI COMUNICARE PEC O CODICI DESTINATARI o OPTARE PER LA CONSERVAZIONE e lavorare nella modalità seguita sino ad oggi’ il problema che i fornitori vedono la pec su inipec… come si fa a provare all’ade che non si è mai comunicata la pec al fornitore? se un fornitore la vede su inipec e non volendo conservare come fa un forfettario e certificare che non vuole mai le fe su pec? tnx. m

    Rispondi

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